Con l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 – cosiddetto “Salva Italia” – le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie sono state rese strutturali e pertanto non soggette a scadenze temporali.
L’ultimo decreto sviluppo di giugno 2012  ha fissato fino al 30 giugno 2013 il termine per fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Alla scadenza il bonus dovrebbe tornare a presentarsi con le vecchie caratteristiche (36% detrazione IRPEF e tetto massimo di 48 mila euro).
Ma, fino al 30 giugno 2013 il decreto sviluppo 2012 ha  il bonus fiscale per chi riqualifica la propria abitazione o per i condomini che compiono opere di recupero delle parti comuni: lo sgravio infatti passa dal 36% fino a un tetto massimo di 48 mila euro per contribuente (beneficio massimo 17.280 euro in 10 anni) al 50% fino a un tetto di 96 mila euro (vantaggio massimo nel decennio 48 mila euro).
Attenzione: i lavori  non vanno ultimati entro il 30 giugno 2013 ma vanno pagati entro quella data.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:

  1. della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale;
  2. dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Con un recente provvedimento (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011) sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:
  • inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie – La detrazione irpef per le spese sostenute
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 96.000 euro da suddividere in dieci anni.
L’importo massimo di spesa (96.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro).
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibil

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