L'imposta municipale propria è nata come Imposta Municipale Unica (IMU) sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Il Governo Berlusconi con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9) pubblicato sulla GU n. 67 del 23 marzo 2011[1] ne stabiliva l'introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8 comma 2). Il Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 251)[2], recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011 (GU n.300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 276)[3] ha profondamente modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015. Il testo di legge distingue tra un'imposta "sperimentale" e un'imposta "a regime" anche se in realtà la sperimentazione del tributo è solo sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti prodotti dall'anticipazione del tributo al 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU. In particolare vi sono delle novità sulla definizione di abitazione principale, sono stati previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell'abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.
By wikypedia
TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA?