A RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

La scelta del tipo di bonifica da effettuare è complessa ed è legata principalmente allo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto .

La rimozione ha il vantaggio di eliminare ogni rischio futuro di contaminazione, sostituendo i MCA con materiali di nuova concezione non contenenti amianto;

Si corre però il rischio di contaminare l'ambiente di fibre aerodisperse, di sottoporre gli addetti alla rimozione al rischio di contaminazione se non vengono rispettate le norme di sicurezza.

Per rimuovere i MCA è necessario rispettare le disposizioni legislative e regolamentari che si sono susseguiti negli anni.

Gli adempimenti riguardano il produttore (in principal modo), il trasportatore, e lo smaltitore.

Il produttore deve effettuare:

  • Rilievo spettrofotometrico
  • certificato di analisi chimico-fisiche del MCA,
  • compilazione del registro di carico e scarico,
  • scelta della ditta specializzata alla rimozione, del trasportatore ed impianto autorizzato allo smaltimento,
  • compilazione del piano di lavoro da presentare alla ASL per la preventiva autorizzazione (da rilasciare entro i 90 gg. dalla presentazione).

(La discarica rilascerà l'attestazione di avvenuto smaltimento, che il produttore consegnerà alla ASL che ha autorizzato la rimozione).

Per la rimozione dei MCA è necessario attenersi a quanto previsto dal piano di lavoro autorizzato dalla ASL, le tecniche (All. al DM 6/9/94) prevedono il rispetto alla salute degli addetti ai lavori dell'ambiente circostante:

L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata ed i sacchi sigillati con termosaldatura; i contenitori devono essere etichettati; il secondo sacco o altro contenitore non deve mai essere introdotto nell'area di rimozione  ma solo nell'area incontaminata, onde evitare la contaminazione esterna delle pareti.

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER M.C.A.

L'incapsulamento rispetto alla rimozione comporta un minor rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento di fibre aerodisperse nell'ambiente, inoltre richiede tempi e costi più contenuti rispetto alla rimozione, i MCA non devono essere sostituiti ma vengono bonificati attraverso sostanze impregnanti, è questo l'unico svantaggio, ovvero, la permanenza dei MCA nell'edificio. Deve essere programmata una verifica dello strato di protezione (incapsulante) negli anni, e se necessario, a causa di alterazione o danneggiamento deve essere ripetuta l'applicazione del prodotto incapsulante.

Con il Decreto Ministeriale 20 Agosto 1999, vengono stabilite una serie di procedure da attuare per il rivestimento incapsulante dei MCA, vengono fissate delle procedure preliminari, i requisiti minimi dei rivestimenti incapsulanti, e gli adempimenti in conformità a quanto già fissato dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Come definito dal decreto in esame, i prodotti incapsulanti possono essere 1) penetranti

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